1. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,» sono soppresse;
b) il comma 2-quinquies è abrogato;
c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato doloso, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un