Art. 2.
(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,» sono soppresse;

          b) il comma 2-quinquies è abrogato;

          c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

      «2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato doloso, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un

 

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detentore minorenne. In questo caso l'autorità di polizia che accerta il reato deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili».